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Lo statuto sociale

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA POSTALE 1966

(Atto costitutivo Reg. MI – Atti Pubblici il 18 genn.. N. 1057-71/M

Revisione statuto 2024 Reg. Milano 6 - 11.01.2024 n. 74 serie 3)

 

STATUTO 2024

 

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Italiana di Storia Postale (A.I.S.P.) riservata a studiosi e collezionisti di Storia della Posta e delle Comunicazioni in tutte le sue forme. La sede è presso la residenza del Presidente in carica. Il sodalizio ha carattere culturale, struttura democratica, è apolitico ed esclude ogni intento di lucro. Aderisce alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane. 

 

Art. 2 - Gli scopi dell'A.I.S.P. sono lo studio della Storia Postale e delle Comunicazioni ed il contributo alla sua diffusione, anche all'estero, attraverso collaborazioni e partnership con Associazioni gemelle. Si prefigge di riunire gli studiosi ed i collezionisti di Storia Postale, sia italiani sia esteri, per un attivo scambio di idee, di studi e fattiva collaborazione per il conseguimento dei fini sociali.

2.1 - La diffusione può avvenire attraverso la stampa, internet ed ogni altro genere di comunicazione, conferenze, manifestazioni, pubblicazioni e rapporti di collaborazione con analoghe associazioni o sodalizi filatelici italiani ed esteri interessati alla Storia Postale ed alle Comunicazioni.

2.2 - Per il conseguimento degli scopi statutari l'A.I.S.P. può stipulare accordi di collaborazione e di sostegno finanziario sia con soci che con terzi. Gli accordi potranno essere di tipo occasionale, con argomento e durata prefissata, oppure anche a tempo indeterminato, ma in tal caso dovranno prevedere la clausola di revoca. La stipula di tali accordi potrà anche comportare che, nella attuazione di particolari progetti ed iniziative, il nome dell'A.I.S.P debba essere associato e reso visibile assieme a quello del "partner" che in varie forme collabora alla realizzazione degli stessi.

2.3 - L'A.I.S.P. intende, altresì, collaborare in via continuativa con eventuali altre associazioni e sodalizi italiani aventi analoghe finalità, riconoscendo a ciascuno pari dignità. Rapporti di collaborazione possono essere stipulati anche con analoghi sodalizi esteri.

2.4 - Per le proprie finalità I'A.I.S.P. considera preminente:

2.4.1 - la cura e l'accrescimento della biblioteca, patrimonio dell'associazione a disposizione degli associati ed eventualmente anche di studiosi terzi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. La consistenza della biblioteca potrà essere incrementata con conferimenti da associati o da terzi. Questi conferimenti saranno ricordati con apposita dedica nella prima pagina dei libri conferiti.
2.4.2 - la pubblicazione della rivista sociale con contenuti prevalentemente storico-postali;

2.4.3 - la pubblicazione, con periodicità minimo semestrale, di una newsletter da inviare via mail ai Soci e da pubblicare sul sito www.aisp1966.it con notizie sulla vita dell'Associazione;

2.4.4 - lo sviluppo costante del sito www.aisp1966.it;

2.4.5 - l'organizzazione di eventi quali: mostre, conferenze, anche via web, partecipazioni a eventi organizzati anche da terzi sempre però nell'ambito dell'oggetto sociale.

2.5 - Per migliorare la fruibilità della biblioteca e per garantire la regolare pubblicazione della rivista ed il miglioramento delle caratteristiche tecnico/grafiche della stessa, potranno essere perseguiti accordi e convenzioni con altri sodalizi del settore filatelico e storico postale o con terzi, anche di carattere economico. Qualora opportuno, detti accordi potranno indicare una scadenza successiva a quella del mandato di carica del Consiglio direttivo; in tale caso, dovranno indicare chiaramente le condizioni per una possibile rinegoziazione, anche anticipata, nonché quelle per il recesso. In nessun caso tali accordi potranno prevedere la cessione della proprietà della biblioteca, fatta eccezione per le riviste e/o i libri doppi, che potranno essere ceduti a soci o a terzi.

La cessione dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Nell'ambito degli accordi per l'accrescimento delle possibilità di consultazione di libri e riviste rientrano anche quelli per l'eventuale utilizzo di biblioteche di tipo storico postale di proprietà di terzi.

 

Art. 3 - L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

 

Art. 4 - Per sostenere la diffusione dell'Associazione sull'intero territorio nazionale, il Consiglio direttivo potrà nominare Delegati regionali, che dovranno essere Soci A.I.S.P., ed i cui compiti sono disciplinati nel Regolamento (art. 4).

 

Art. 5 - I soci si suddividono in cinque categorie.

5.1 - Soci ordinari: Coerentemente con le finalità dell'Associazione possono acquisire tale qualifica i cultori della Storia Postale che ne facciano domanda, compilando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio direttivo.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo nella prima riunione utile, con giudizio inappellabile. 

5.2 - Collettivi: Appartengono a questa categoria tutte le fondazioni, i circoli filatelici e le associazioni che annoverano fra i propri iscritti studiosi e collezionisti di Storia Postale. 
La loro ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. 

5.3 - Sostenitori: Appartengono a questa categoria quelle persone fisiche e/o giuridiche, Enti e/o Società, anche commerciali, che, anche se estranei al comparto filatelico, forniscono un contributo finanziario annuale all'Associazione, senza contropartita di alcun genere, in misura non inferiore ad almeno tre quote annuali dei Soci ordinari, nonché coloro i quali, sotto varie forme, consentono all'A.I.S.P. di attuare iniziative, manifestazioni, eventi in genere accollandosi in tutto o in gran parte il relativo onere.

La loro ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo "motu proprio" o su domanda dell'interessato. Il Consiglio direttivo deciderà, altresì, in ragione del contributo offerto, per quanti anni i candidati potranno fregiarsi della qualifica di "Socio sostenitore dell'A.I.S.P.".

Potranno utilizzare il logo dell'A.I.S.P. sui propri documenti cartacei o sul proprio sito web facendolo precedere dalla qualifica di "Socio sostenitore dell'A.I.S.P.".

5.4 - Onorari: Sono i Soci ordinari ai quali, per meriti particolari, il Consiglio direttivo delibera di attribuire tale qualifica. Sono esentati dal pagamento della quota annuale e conservano il diritto di voto in tutti gli Organi previsti nel presente Statuto.

La delibera del Consiglio direttivo dovrà essere ratificata dalla Assemblea dei Soci. 

5.5 - Benemeriti: Il Consiglio direttivo può deliberare di iscrivere in tale categoria colori i quali si sono distinti per uno studio inedito e su argomento decisamente importante nell'ambito della storia postale pubblicato da A.I.S.P..

I criteri per l'ammissione a questa categoria di Soci sono definiti nel Regolamento.

Sono esentati dal pagamento della quota sociale.

 

5.6 - Perdita della qualifica di socio:

Il Socio perde la qualifica di Socio A.I.S.P.:

- per dimissioni;

- per espulsione;

- per radiazione. 

5.6.1 - Un Socio deve comunicare le proprie dimissioni al Presidente per iscritto. Esse sono vagliate dal Consiglio direttivo.

5.6.2 - Il Consiglio direttivo può decidere l’espulsione di un Socio per gravi motivi. 

5.6.3 - Un Socio espulso può essere reintegrato dietro presentazione di nuova domanda di ammissione, qualora vengano a mancare i motivi dell’espulsione.

5.6.4 - La morosità nel versamento della quota annuale entro il termine previsto dall'art. 5.6 del Regolamento comporta la radiazione del Socio, sancita dal Consiglio direttivo. Il Socio radiato per morosità, che lo desideri, potrà essere riammesso, versando la quota di sua spettanza non pagata.

 

Art. 6 Quote sociali - Le quote annuali di associazione, per i Soci ordinari e collettivi, dovranno essere stabilite dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

6.1 - E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

6.2 - Gli associati che hanno cessato di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6.3 - Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

Art. 7 - Organi dell'A.I.S.P.

Sono organi dell'Associazione:

a - l'Assemblea dei soci (art. 8)

b - il Presidente dell'Associazione (art. 9) 

c - il Consiglio direttivo (art. 10)

d - il Collegio dei Revisori dei conti (art. 11)

e - il Collegio dei Probiviri (art. 12).

 

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci (di seguito Assemblea) è costituita da tutti i Soci previsti nel precedente articolo 5, in regola con il pagamento della quota sociale.

8.1 - L'Assemblea è convocata ogni anno dal Presidente, mediante posta ordinaria e/o mail, anche non di posta certificata, fax e con pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito www.aisp1966.it, almeno trenta giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno con relativi allegati, se necessari.

8.2 - L'Assemblea ordinaria deve tenersi non oltre il 30 settembre di ogni anno e potrà svolgersi in presenza oppure anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

L'Assemblea elettiva dovrà tenersi esclusivamente in presenza.

8.3 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 13.

8.4 - Compiti dell'Assemblea:

a. votare la relazione del Presidente

b. votare il rendiconto contabile consuntivo e quello preventivo

c. ratificare la nomina dei Soci Onorari deliberata dal Consiglio direttivo

d. provvedere, ogni tre anni, alla elezione delle cariche sociali

e. discutere e deliberare eventuali proposte presentate.

8.5 - Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art.13.

Hanno facoltà di intervenire con diritto di voto all’Assemblea tutti i Soci maggiori di età di tutte le categorie di cui al precedente art. 5. Tale diritto di voto riguarda ogni tipologia di deliberazione dell’Assemblea, comprese le deliberazioni relative all’approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione, nonché le deliberazioni per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. 

Delle deliberazioni assembleari e dei rendiconti economici e finanziari annuali viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione.

8.6 - Le votazioni possono aver luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o in altro modo, stabilito dall'Assemblea per ognuna delle deliberazioni. Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo per scrutinio segreto e potranno avvenire anche per corrispondenza, secondo le modalità e nelle forme di cui al Regolamento. 

Nella lettera di convocazione dell'assemblea possono essere presentate liste di candidati che, in via anticipata, dichiarano il loro programma triennale e il loro impegno a farsi carico di quanto dichiarato.

8.7 - Ogni socio, avente diritto di voto, ha diritto a un voto e non potrà rappresentare per delega scritta e nominativa più di altri cinque soci.

8.8 - L’Assemblea straordinaria può essere convocata:

- per decisione del Consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

- quando ne sia fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto; 

- su richiesta del Collegio dei probiviri in caso di inosservanza delle norme statutarie da parte del Consiglio direttivo;

- per decisione del Presidente in caso di dimissioni o impedimento permanente di almeno 4 Consiglieri votati dall’Assemblea, per procedere al rinnovo di tutte le cariche sociali;

- per decisione del Vicepresidente, in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, per procedere al rinnovo di tutte le cariche sociali.

 

Art. 9 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.

9.1 - Il Presidente

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione; 

- convoca e presiede il Consiglio direttivo; 

- sceglie il Segretario tra i Consiglieri eletti e può revocarne il mandato in qualsiasi momento; 

- sceglie il Tesoriere tra i Consiglieri eletti e può revocarne il mandato in qualsiasi momento. Il Tesoriere può assumere anche la carica di Segretario.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

9.2 - Il Presidente, sentiti gli interessati, affida gli incarichi al Vice Presidente ed ai Consiglieri per l'attuazione delle finalità e dei programmi dell'A.I.S.P.. Qualora il tipo d'incarico lo richieda, questi ultimi potranno indicare al Presidente i nomi di soci non consiglieri da nominare come collaboratori a titolo temporaneo o continuato. 

9.3 -  Per l'attuazione di progetti, iniziative, compiti ecc. non risolvibili nell'ambito delle capacità e competenze dei Consiglieri e dei soci, il Presidente può, con l'approvazione del Consiglio direttivo, chiedere la consulenza o la collaborazione di soggetti esterni all'A.I.S.P., anche a titolo oneroso.

9.4 - Il Presidente può, con parere favorevole del Consiglio direttivo, modificare o revocare gli incarichi del Vice Presidente, dei Consiglieri e dei soci. La verifica sull'attuazione degli incarichi e la valutazione del lavoro svolto dai singoli dovranno essere obbligatoriamente fatte ogni anno, nella riunione di Consiglio che precede la convocazione dell'Assemblea annuale; le relative risultanze dovranno essere riflesse nella relazione che il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
La mancata partecipazione, non giustificata, di un Consigliere a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo nel corso di un anno solare costituisce motivo di revoca dei compiti assegnati.

9.5 - In caso di dimissioni o impedimento duraturo del Presidente, i poteri passano al Vice Presidente che, entro sei mesi, deve convocare l'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche sociali ai sensi dell'art. 8.8.

9.6 - Il Presidente può restare in carica per un massimo di tre mandati triennali consecutivi.

 

Art. 10 - Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei Soci, i più votati in ordine decrescente dall'Assemblea. Dura in carica tre anni.

10.1 - In caso di mancata accettazione di carica, di successive dimissioni o di decesso, subentrerà per il periodo restante del mandato il primo dei soci non eletti. Dopo tre subentri, esclusi quelli derivanti dalla mancata iniziale accettazione di carica, dovrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva entro un periodo di 3 mesi. 

Se non vi sono non eletti, il Consiglio direttivo può cooptare un nuovo Consigliere. Questo Consigliere entra in carica immediatamente e il suo mandato termina alla scadenza del Consiglio direttivo. La nomina deve essere ratificata nella prima Assemblea ordinaria utile. Dopo tre cooptazioni dovrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva entro un periodo di 3 mesi.

10.2 - Il Consiglio direttivo

- nomina nel suo ambito il Vice Presidente;

- assume tutte le decisioni relative alla gestione dell'Associazione;

- fa osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento; 

- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

- convoca l’Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria e ne attua le deliberazioni; 

- delibera in merito all’ammissione, all'espulsione ed alla radiazione per morosità (art. 5.7) dei Soci;

- nomina il Direttore responsabile della rivista sociale; 

- stabilisce l'ammontare delle quote sociali;

- redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale e quello preventivo;

- nomina "Comitati", Coordinatori, Consulenti per esigenze di varia natura.

10.3 - Il Consiglio direttivo delibera con la presenza, anche in video o audio conferenza, di almeno tre dei suoi membri, oltre il Presidente oppure il Vice Presidente, con la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

10.4 - Le cariche sociali sono a titolo gratuito; possono essere ricoperte per un numero illimitato di mandati consecutivi, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 9.6.

 

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Soci, eletti dall'Assemblea per un triennio. I componenti scelgono il Presidente del Collegio. Le cariche scadono contemporaneamente a quelle del Consiglio direttivo.

11.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti 

- controlla l’amministrazione dell'Associazione in conformità alle Leggi e allo Statuto;

- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto consuntivo annuale con le risultanze dei libri contabili;

- redige una propria relazione sul rendiconto consuntivo da presentare all’Assemblea annuale;

- dà il proprio parere, su richiesta del Consiglio direttivo, su questioni di natura amministrativa e finanziaria.
11.2 - Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza. Il Presidente del Collegio cura la redazione del verbale di ogni seduta che, debitamente firmato dai partecipanti, invia al Presidente dell'A.I.S.P.. 

11.3 - In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei Revisori, subentra nell'incarico il primo dei non eletti. Qualora non vi siano non eletti, il Consiglio direttivo pone l’elezione di un membro del Collegio all’Ordine del giorno della prima Assemblea ordinaria utile. Il suo mandato termina con quello del Collegio.

 

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci eletti dall'Assemblea per un triennio. I componenti scelgono il Presidente del Collegio. Le cariche scadono contemporaneamente a quelle del Consiglio direttivo.

12.1 - Il Collegio dei Probiviri

- organizza e controlla tutte le votazioni che hanno luogo in occasione dell'Assemblea;

- giudica e delibera senza vincoli formali in merito alle vertenze insorte tra l'A.I.S.P. ed i Soci ovvero tra Soci;

- esprime parere consultivo su eventuali quesiti postigli dal Consiglio direttivo;

- può chiedere chiarimenti relativi alle decisioni del Consiglio direttivo al fine di verificarne la rispondenza con lo Statuto e richiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria in caso di inosservanza delle norme statutarie da parte del Consiglio direttivo.

12.2 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sulle vertenze sono assunte a maggioranza, sono impegnative per le parti e inappellabili. Il Presidente del Collegio cura la redazione del verbale di ogni seduta che, debitamente firmato dai partecipanti, invia al Presidente dell'A.I.S.P..

12.3 - In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei Probiviri effettivi, subentra nell'incarico il primo dei non eletti; qualora non vi siano probiviri non eletti, il Consiglio direttivo pone l’elezione di un membro del Collegio all’Ordine del giorno della prima Assemblea ordinaria utile. Il suo mandato termina con quello del Collegio.

 

Art. 13 - Modifica dello Statuto e del Regolamento

Eventuali modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo.

Potranno altresì essere proposte da tanti soci che rappresentino almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto entro la fine dell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea.

Le modifiche statutarie devono essere votate nel corso di un'Assemblea straordinaria con la presenza, anche per delega o corrispondenza, di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo può modificare il Regolamento sia su iniziativa propria sia su proposta adeguatamente motivata da tanti soci che rappresentino almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto. 
Il testo modificato del Regolamento viene sottoposto alla ratifica della prima Assemblea utile. 

 

Art. 14 - L'eventuale scioglimento dell'A.I.S.P. potrà avvenire solo su decisione dell'Assemblea straordinaria convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le caratteristiche dell'Assemblea saranno le stesse di quella ordinaria con l'unica eccezione che per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e le facoltà, e stabilirà la destinazione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente, al momento dello scioglimento.

 

Art. 15 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi a Milano il 16 dicembre 2023, sostituisce ogni precedente ed entra in vigore dall'1 gennaio 2024, contestualmente al suo Regolamento di esecuzione.

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